201602.01
0

Reclamo e mediazione: riforma del processo tributario

Il reclamomediazione tributaria trovano un più ampio ambito di applicazione con la riforma del processo tributario introdotta dal D.Lgs. 156/2015. L’obiettivo del legislatore è stato quello di promuovere l’utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso.

Le novità previste per il reclamo e la mediazione, nel seguito brevemente indicate, risultano in genere applicabili ai giudizi ancora pendenti al 1 gennaio 2016, nonché, dalla medesima data, ai ricorsi notificati relativamente ai nuovi ambiti di applicazione della suddetta normativa (es. controversie catastali).

Il legislatore, in primo luogo, col novellato art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, ha voluto estendere il raggio di applicazione del reclamo e mediazione a tutte le controversie tributarie – e non solo quelle relative agli atti dell’Agenzia delle Entrate – ivi comprese quelle derivanti dall’Agenzia delle dogane, dai monopoli, dagli enti locali così come dagli agenti della riscossione (anche per vizi propri delle cartelle, fermi ed ipoteche). Conseguentemente, dal gennaio 2016, trovano accesso al reclamo e mediazione tutti gli atti tributari aventi un valore della lite inferiore a 20.000 euro, valore definito dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, incluse le controversie catastale, anche se di valore indeterminabile.

Rilevante la semplificazione procedurale del reclamo e mediazione introdotta dalla riforma, poiché il reclamo risulta introdotto “automaticamente” con la proposizione del ricorso, anche in assenza di apposita istanza precedentemente prevista. Resta ferma la possibilità di inserire una proposta di mediazione. Nel mentre si precisa che il ricorso sarà procedibile solo dopo che siano trascorsi 90 giorni, durante i quali avrà luogo la fase amministrativa di reclamo e mediazione, fase che interrompe anche i termini per la costituzione in giudizio. Rilevante è inoltre l’introduzione della effettività della sospensione della riscossione nel medesimo periodo, anche qualora il contribuente si dovesse costituire prima dello scadere dei citati 90 giorni.

Ulteriore modifica finalizzata a promuovere la mediazione si rinviene nella previsione di riduzione delle sanzioni, che vengono applicate nella misura del 35% del minimo edittale, in luogo del precedente 40% del tributo risultante della mediazione.

Infine, sono state riviste le regole per il perfezionamento dell’istituto del reclamo e mediazione: esse sono state allineate a quelle previste per l’accertamento con adesione e per la conciliazione, ammettendo, tra l’altro, una più ampia possibilità di pagamento rateale e una riduzione del carico sanzionatorio nel caso di decadenza della rateizzazione. Parimenti, si applicano le previsioni di esclusione della decadenza in caso di c.d. “lieve inadempimento”, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 3, del DPR 602/1973.

Come si evince da quanto sopra, tutte le suddette modifiche del reclamo e mediazione sono chiaramente finalizzate ad ottenere un rilevante potenziamento degli istituti deflativi del contenzioso, sia in fase ante giudizio, sia in pendenza del medesimo.