201510.05
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Equitalia: cartella esattoriale non notificata impugnabile

Ristabilita la parità tra contribuente e Equitalia. A sancirla è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 19704 depositata il 2 ottobre 2015, con la quale i supremi giudici riconoscono la possibilità al contribuente, cui non sia stata notificata o sia stata notificata erroneamente una cartella di Equitalia, di impugnarla davanti ai giudici tributari per mezzo dell’estratto di ruolo, che costituisce l’elenco dei debiti che risultano dovuti dal contribuente elaborato dell’agente della riscossione, Equitalia appunto.

Per comprendere la rilevanza applicativa della Sentenza citata, illustriamo cosa accadeva, sino ad ora, in presenza di una cartella di Equitalia non notificata o erroneamente notificata, spesso a causa di variazioni di indirizzo del contribuente non recepiti da Equitalia: il difensore tributario per poter proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale doveva “sperare ed attendere” che al contribuente pervenisse il fermo del veicolo, il pignoramento del conto corrente, l’iscrizione ipotecaria sulla abitazione, etc. Solo in quel momento, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 546/92  (c.d. Decreto sul Processo Tributario), il difensore poteva per legge far valere i diritti del contribuente, contro un atto (la cartella) che Equitalia non aveva mai, di fatto, notificato. Ciò ha sempre comportato una ingiusta e rilevante lesione del diritto alla difesa del contribuente, costituzionalmente garantito. Per evitare che Equitalia ponesse in essere provvedimenti cautelari fortemente lesivi dei diritti del contribuente, i difensori richiedevano l’estratto di ruolo ad Equitalia e ricorrevano in Commissione tributaria avverso tale documento. Tuttavia, molti giudici respingevano puntualmente il ricorso poiché ritenevano l’estratto di ruolo quale atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del Decreto sul Processo Tributario.

Oggi, di fronte a tale evidente ingiustizia, sono appunto intervenute le Sezione Unite della Cassazione con la Sentenza citata che hanno chiaramente indicato che, contrariamente a prima, sarà possibile procedere ad impugnare l’estratto di ruolo davanti ai giudici tributari, senza attendere eventuali fermi, pignoramenti ed ipoteche.